Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche 2026: chi la rilascia (Comune o Provincia), documenti, costi, quattro anni di validità e sanzioni (art. 124 e 133)
- Regola nazionale (art. 124 D.Lgs. 152/2006): «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati»; domanda alla Provincia salvo diversa disciplina regionale; risposta entro novanta giorni; validità quattro anni; rinnovo da chiedere un anno prima.
- Chi firma dipende dalla Regione: Fiesole, Subbiano e Vinci (Toscana) e Monopoli (Puglia) rilasciano l'atto come Comune; il regolamento regionale lombardo 6/2019 manda la domanda alla Provincia o alla Città metropolitana (art. 23).
- Costi della pratica, letti sui siti dei Comuni: 50,00 € di diritti di segreteria e due marche da bollo da 16,00 € a Fiesole e Subbiano, una da 16 € a Monopoli. Il costo vero è la relazione tecnica (e a Fiesole la relazione geologica) firmata da un tecnico abilitato.
- Scaricare senza autorizzazione è illecito amministrativo (art. 133, comma 2): da seimila a sessantamila euro, ridotti da seicento a tremila euro per «edifici isolati adibiti ad uso abitativo». Il pozzo perdente è un altro capitolo: art. 137, comma 11, arresto fino a tre anni.
- Il silenzio dell'ufficio non vale come sì: la Cassazione (9942/2016 e 27670/2025) esclude il silenzio-assenso in materia ambientale. Il rinnovo tacito esiste solo dove la norma lo scrive (Fiesole, Subbiano, Lombardia sotto i 50 AE).
Chi cerca «autorizzazione allo scarico» trova di solito due tipi di pagina: il riassunto del decreto, che dice «quattro anni e novanta giorni» e si ferma lì, e il modulo del proprio Comune, che non spiega perché il Comune accanto chieda cose diverse. Questa guida tiene insieme le due cose: la regola nazionale com’è scritta, le quattro o cinque varianti regionali che la cambiano, i documenti e i soldi che i Comuni chiedono davvero, e la sanzione esatta per chi non ce l’ha — che non è quella da cinquantamila euro che gira nei titoli.
In Toscana e in Puglia l'atto lo firma il Comune, in Lombardia la Provincia: tre regioni, due risposte. Subbiano, in provincia di Arezzo, scrive che gli scarichi domestici fuori fognatura «devono essere autorizzati, con formale Atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006», con domanda all'Ufficio Ambiente e regolamento comunale approvato con delibera n. 3 del 14.04.2021. Fiesole vuole la richiesta al Servizio Ambiente, in bollo e in duplice copia. Vinci, nelle linee guida del 2006, dice che qualsiasi scarico domestico fuori fognatura «deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale» e che l'obbligo «ricade in solido su chiunque abbia titolo di proprietà» sull'immobile usato. Monopoli, in provincia di Bari, richiama la L.R. 24/1983, il R.R. 26/2011 e il R.R. 7/2016, rilascia entro 90 giorni dalla domanda completa e trasmette il provvedimento alla Regione Puglia. Il regolamento regionale lombardo 6/2019 va nella direzione opposta: art. 23, comma 1, «il titolare presenta la domanda di autorizzazione allo scarico alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano», e comma 2, l'autorità «conclude il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni». Sul forum degli architetti una professionista, partita convinta di dover andare in Comune, ha scritto due giorni dopo di aver verificato che nel suo caso l'autorizzazione andava chiesta alla Provincia; il suo consiglio era di sentire prima l'ufficio tecnico comunale e poi risalire agli altri enti.
L'ordine delle pratiche è la parte in cui i Comuni sono più diversi e più severi. Fiesole separa due casi: per un impianto esistente e già conforme la domanda va direttamente al Servizio Ambiente; se servono lavori di adeguamento o un impianto nuovo che attiva una procedura edilizia, la domanda va «al Servizio Ambiente prima della procedura edilizia alla quale dovrà essere allegata l'autorizzazione». Subbiano descrive cinque passi: se l'area è vincolata, l'autorizzazione di vincolo idrogeologico dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino; la richiesta all'Ufficio Ambiente; il nulla osta, dopo il parere favorevole; la pratica edilizia ai sensi della L.R. 65/2014; e solo «alla fine dei lavori», dopo la comunicazione che certifica la conformità dell'opera al progetto, il rilascio dell'autorizzazione vera e propria. Se il manufatto scarica in un corso d'acqua pubblico serve anche l'autorizzazione ai sensi del Regio decreto 523/1904 e, se il corso d'acqua ha sedime demaniale, la concessione di occupazione presso il Genio Civile della Regione Toscana. Monopoli accetta l'istanza via PEC o al Protocollo Generale per i privati, mentre le attività produttive passano dal portale Impresainungiorno. Chi costruisce l'impianto prima del nulla osta rischia di dover rifare la pratica da capo.
La regola nazionale sta in un articolo: il 124
Il Codice dell’ambiente è secco. Art. 124, comma 1: «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati». Comma 2: l’autorizzazione «è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico», cioè a chi abita e usa la casa, non all’idraulico né al costruttore. Comma 4, in deroga: gli scarichi domestici in rete fognaria «sono sempre ammessi» nel rispetto del regolamento del gestore. Quindi il problema esiste solo per chi non è in fognatura: fossa Imhoff con subirrigazione, fitodepurazione, scarico in fosso.
Il comma 7 fissa la procedura: «Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’ente di governo dell’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda». Il comma 8 fissa la durata: «l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata».
Le tre parole che contano sono «salvo diversa disciplina regionale», perché il comma 3 dice che «il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche» è «definito dalle regioni». Il decreto dà il modello; chi firma, con quali moduli e con quali eccezioni lo decide ogni Regione. È per questo che il vicino di un’altra provincia racconta una procedura che non coincide con la tua.
Comune o Provincia: dipende dalla Regione
Tre esempi letti sui siti ufficiali. In Toscana rilascia il Comune: Subbiano (Arezzo) scrive che gli scarichi domestici fuori fognatura «devono essere autorizzati, con formale Atto rilasciato ai sensi dell’articolo 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006», e che la domanda va «all’Ufficio Ambiente» del Comune; Fiesole la vuole «al Servizio Ambiente»; Vinci, nelle sue linee guida, dice che «qualsiasi scarico di refluo domestico fuori fognatura, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale». In Puglia rilascia ancora il Comune: Monopoli (Bari) richiama la L.R. 24/1983, il R.R. 26/2011 e il R.R. 7/2016, rilascia «entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa» e trasmette il provvedimento alla Regione.
In Lombardia no. Il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6, all’art. 23, comma 1, dice che «il titolare presenta la domanda di autorizzazione allo scarico alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano», con la modulistica dell’ente e secondo l’allegato M; il comma 2 conferma i novanta giorni dal ricevimento della domanda completa. Lo stesso regolamento, all’art. 7, comma 2, dice anche quale impianto si può autorizzare sotto i 200 abitanti equivalenti: su suolo «vasca Imhoff seguita da trincea di subirrigazione senza drenaggio», in acque superficiali Imhoff seguita da subirrigazione con drenaggio, fitodepurazione o filtrazione su tela. In Sicilia rilascia il Comune insieme all’agibilità, per legge regionale del 1986: la normativa della fossa Imhoff in Sicilia.
Su un forum di architetti, nel 2022, una professionista che aveva iniziato la pratica convinta di doverla fare al Comune ha scritto, due giorni dopo:
Ho verificato che nel mio caso l'autorizzazione va chiesta alla Provincia.
professionearchitetto.it, thread «Autirizzazione fossa biologica», 2022Il consiglio pratico, dallo stesso thread, è sentire l’ufficio tecnico del Comune e poi «andare a cascata sugli altri enti». È il modo giusto di leggere il comma 7: il Comune sa sempre se la firma è sua o della Provincia.
| Ente | Chi firma | Fonte |
|---|---|---|
| Fiesole (FI) | Comune, Servizio Ambiente | pagina del servizio |
| Subbiano (AR) | Comune, Ufficio Ambiente | regolamento D.C.C. n. 3 del 14.04.2021 |
| Vinci (FI) | Amministrazione Comunale | linee guida 02/02/2006 |
| Monopoli (BA) | Comune | L.R. 24/1983, R.R. 26/2011, R.R. 7/2016 |
| Lombardia | Provincia o Città metropolitana di Milano | r.r. 6/2019, art. 23, c. 1 |
Il regolamento lombardo dice anche cosa si autorizza: per insediamenti isolati e agglomerati sotto i 200 AE, su suolo «vasca Imhoff seguita da trincea di subirrigazione senza drenaggio», in acque superficiali Imhoff seguita da subirrigazione con drenaggio, fitodepurazione o filtrazione su tela (art. 7, comma 2). Chi propone un sistema diverso deve dimostrare prestazioni almeno equivalenti in sede di domanda o di rinnovo. In Toscana il regolamento 28/R, richiamato da Vinci, pretende degrassatore, fossa tricamerale o Imhoff e pozzetto di ispezione come primario, subirrigazione o fitodepurazione come secondario.
Cosa chiedono davvero: documenti e modelli
La lista cambia poco da un Comune all’altro, e la parte costosa è sempre la stessa: un tecnico abilitato che firma. Fiesole vuole la domanda «in bollo», in duplice copia, con relazione tecnica e planimetria in scala «firmata da un tecnico abilitato», estratto di mappa catastale aggiornato, un’asseverazione di conformità dell’impianto (Modello C) e una relazione geologica «redatta da un geologo iscritto all’Ordine» che indichi «le dimensioni della subirrigazione e dell’eventuale pozzo drenante ove consentito», il tipo di corpo ricettore, le «distanze dello scarico finale da sorgenti, pozzi, cisterne di acqua potabile o corsi d’acqua», l’assenza di zone vulnerabili e il vincolo idrogeologico. Se i proprietari sono più d’uno, la domanda «deve essere presentata a nome di tutti e da tutti firmata».
Subbiano chiede relazione tecnica, planimetria «in scala 1/500» con schema dell’impianto, particolari esecutivi, estratto di mappa, «dichiarazione di area non servita da pubblica fognatura», asseverazione del tecnico, attestazione del pagamento PagoPA e dichiarazione di assolvimento del bollo; ha moduli separati per nulla osta preventivo (A1), cambio di titolare (D) e rinnovo (E). Monopoli vuole una relazione tecnica che spieghi «le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica», l’asseveramento, la localizzazione dell’impianto e del punto di scarico con i proprietari delle particelle interessate, l’estratto di mappa, la «relazione di collaudo dell’impianto» e il documento d’identità, oltre al modulo per il parere ASL.
Chi l’ha fatta la descrive così:
Per avere l'autorizzazione allo scarico serve un tecnico che faccia tutta la pratica, disegno della fognatura in essere, se ha il sifone Firenze, capacità della fossa rapportata agli abitanti equivalenti dell'immobile ecc. ecc... e la presenta in comune.
immobilio.it, thread «Fognatura di casa ante 1967 ristrutturata dopo il sisma: legalità dell'impianto», 2020Gli abitanti equivalenti non sono le persone che abitano oggi la casa. Vinci lo scrive esplicitamente: la dimensione in AE «è commisurata, nelle abitazioni alla capacità potenziale all’ospitalità permanente, non alla effettiva presenza», e si calcola «un abitante equivalente ogni 100 mc di volume abitativo, oppure ogni 34 metri quadri di superficie abitabile utile»; la fossa settica tricamerale va da «500 litri ogni abitante equivalente», mentre la Imhoff si dimensiona secondo la scheda del costruttore. Come si arriva al numero, e perché la stessa casa vale 4 o 6 abitanti secondo chi conta, è nel nostro articolo sul dimensionamento della fossa.
Quanto costa la pratica (e quanto costa il tecnico)
I numeri pubblicati dagli uffici sono bassi. Fiesole: «Versamento di € 50,00 per diritti di segreteria» e «Marca da bollo da € 16,00 sia per la domanda che per l’atto autorizzativo». Subbiano: «oneri di procedibilità (diritti di segreteria) della domanda sono fissati in € 50,00» via PagoPA, più «n. 2 marche da bollo da € 16,00»; e avverte che, se rinunci prima della fine del procedimento, «le somme versate non sono rimborsate». Monopoli: «MARCA DA BOLLO 16 Euro n.1». Altri enti che abbiamo letto per la guida sulla casa fuori fognatura chiedono 54,00 €, 80,00 € o 120,00 € di istruttoria.
Il costo che nessun sito comunale pubblica è quello del geometra o dell’ingegnere che firma relazione, planimetria e asseverazione, e del geologo dove la relazione geologica è obbligatoria. Un proprietario che l’aveva appena fatta l’ha riassunto senza giri di parole, aggiungendo il motivo per cui alla fine conviene:
E' una pratica non molto onerosa rispetto ad altre ma sono sempre qualche centina di eurini che se ne vanno, cosa ancora più antipatica, almeno nel mio caso, che ha una durata limitata 4 anni, e prima che scada và fatta richiesta di rinnovo, in compenso se fai domanda all'Hera presentando tutta la documentazione non ti fanno pagare il costo della depurazione dell'acqua.
immobilio.it, thread «Fognatura di casa ante 1967 ristrutturata dopo il sisma: legalità dell'impianto», 2020Quel «in compenso» è il punto che molti ignorano: l’atto autorizzativo è anche il documento che il gestore idrico chiede per smettere di farti pagare la quota di depurazione che non ricevi. Come si chiede il rimborso e per quanti anni indietro lo spieghiamo nell’articolo sulla casa non allacciata alla fognatura.
Prima o dopo i lavori? L’ordine che i Comuni pretendono
Qui i Comuni divergono, e sbagliare l’ordine costa una pratica in più. Fiesole distingue: per un impianto esistente e già conforme la domanda va «al Servizio Ambiente»; se invece servono lavori di adeguamento o un impianto nuovo «che comportano l’attivazione di una procedura edilizia», la domanda «va presentata al Servizio Ambiente prima della procedura edilizia alla quale dovrà essere allegata l’autorizzazione». Subbiano descrive una sequenza in cinque passi: eventuale autorizzazione di vincolo idrogeologico, richiesta all’Ufficio Ambiente, nulla osta, pratica edilizia ai sensi della L.R. 65/2014, e «alla fine dei lavori», dopo la comunicazione di conformità, «il rilascio dell’Autorizzazione agli scarichi». Il nulla osta prima, l’autorizzazione dopo.
In Puglia la pratica passa dalla ASL. Un professionista che l’ha seguita in zona agricola ha raccontato l’ordine esatto:
prima della fine lavori ho richiesto autorizzazione allo scarico al comune e la ho allegata alla fine lavori.
professionearchitetto.it, thread «procedura fossa imhoff», 2018Nel suo caso il parere ASL sul progetto è entrato in una variante in corso d’opera del permesso di costruire, e l’autorizzazione è arrivata prima della fine lavori. Nel 2026 la domanda si ripresenta identica per chi sostituisce una Imhoff vecchia durante una ristrutturazione: la risposta sul forum è che «per un nuovo impianto dovrete sicuramente presentare una nuova pratica inclusa la nuova autorizzazione», e che è difficile che rientri nell’edilizia libera. Lo stesso principio sta nel regolamento di Subbiano: ogni modifica sostanziale che cambi lo scarico «deve essere espressamente autorizzata con un procedimento analogo a quello della prima Autorizzazione».
Subbiano lo scrive nella pagina del servizio: «L'Autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile anche per l'agibilità dell'immobile». Vinci aggiunge il rischio civile: cedere «in proprietà o in affitto» un immobile privo di autorizzazione «potrebbe comportare la richiesta di risarcimento danni per oneri di adeguamento e sanzionatori da parte del subentrante». Chi compra una casa fuori fognatura deve chiedere l'atto prima del rogito, non dopo. Un compratore in provincia di Bologna nel 2024 ha scoperto dopo il rogito che la fossa «spurga nel terreno» e che nessuno aveva mai chiesto nulla; la risposta di un tecnico sul forum è stata che «l'unico peccato dei venditori (come nel 99% delle persone) non ha scarico a norma e mai fatto domanda al sindaco per autorizzare scarico fuori fognatura». Che poi quel pozzo perdente sia un reato e non una multa lo spieghiamo a parte.
Rinnovo: un anno prima, e il «tacito» esiste solo dove è scritto
La regola del comma 8 è chiara: rinnovo da chiedere un anno prima e scarico che continua con le vecchie prescrizioni se la domanda è tempestiva. Sul rinnovo tacito, invece, il decreto non dice nulla per gli scarichi domestici; lo dicono le norme locali. Fiesole: «L’autorizzazione è valida per 4 anni ed è tacitamente rinnovata qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate», con controlli a campione e segnalazione ad ARPAT in caso di violazione. Subbiano: «tacitamente rinnovata con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative». Lombardia, art. 23, comma 6: per gli insediamenti isolati fino a 50 AE il rinnovo «è effettuato in forma semplificata» con un’istanza e una dichiarazione di rispetto delle prescrizioni, e «si intende tacitamente rinnovata» se la Provincia non si esprime «entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza». Monopoli, invece, resta sul testo nazionale: «Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo».
Una proprietaria ha descritto nel 2024 la situazione più comune di tutte, la fossa vecchia che vive di rinnovi taciti:
Abito in una casa bifamiliare, da sempre collegata ad una fossa biologica che, pur non essendo a norma di legge (non Imhoff), gode di autorizzazione comunale, tacitamente rinnovata ogni quattro anni.
professionearchitetto.it, thread «Fossa biologica o fognatura comunale?», 2024Attenzione a non confondere il rinnovo tacito con il silenzio-assenso sulla prima domanda. Il primo è un meccanismo scritto nel regolamento per uno scarico già autorizzato e immutato. Il secondo, per uno scarico nuovo, non esiste: la Cassazione (9942/2016 e 27670/2025) esclude il silenzio-assenso in materia ambientale, e presentare la domanda non autorizza nulla. Finché l’atto non arriva, lo scarico nuovo è uno scarico senza titolo.
Fossa biologica senza autorizzazione: la sanzione vera
L’art. 133, comma 2, è il testo da leggere per intero: «Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro». Il comma 3 copre chi ha l’atto ma non ne rispetta le prescrizioni: «da millecinquecento euro a quindicimila euro».
Due precisazioni che le pagine commerciali saltano. La prima: la sanzione di sessantamila euro vale per gli scarichi domestici di reti e insediamenti, non per la villetta isolata, che sta nella seconda frase. Un acquirente nel 2020 l’aveva intuito, con una domanda che sul forum nessuno ha corretto:
La sanzione mi pare si limiti a 600 euro per le case che non hanno accesso alla fognatura cittadina, no?
immobilio.it, thread «Fognatura di casa ante 1967 ristrutturata dopo il sisma: legalità dell'impianto», 2020La seconda: le linee guida di Vinci, scritte nel 2006, riportano ancora cifre diverse — «da un minimo di 5.164 € ad un massimo di 51.645 €» e, per gli edifici isolati, «da euro 516,46 ad euro 2.582,28» — che sono le conversioni delle vecchie lire; il testo oggi in vigore su normattiva dice seicento e tremila. Quando un sito cita 516 o 2.582 euro, sta copiando un regolamento comunale vecchio, non il Codice. Vinci però aggiunge una frase che vale ancora: nelle aree servite da fognatura «il mancato allacciamento equivale in termini sanzionatori allo scarico non autorizzato».
Il capitolo penale è un altro. L’art. 137, comma 1, riguarda gli scarichi industriali senza autorizzazione, «arresto da due mesi a due anni o ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro». Il comma 11 riguarda chiunque «non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104», cioè lo scarico sul suolo e nel sottosuolo fuori dai casi ammessi: «arresto sino a tre anni». È la norma che colpisce il pozzo perdente, e non si sana con una marca da bollo.
I numeri che decidono la pratica
Dove serve, ricorda la differenza fra fossa settica e Imhoff: Vinci, come tutta la Toscana con il regolamento 28/R, pretende per il trattamento primario «pozzetto degrassatore, fossa settica tricamerale o Imhoff e pozzetto di ispezione finale» e per il secondario subirrigazione o fitodepurazione; i depuratori a ossidazione totale sono ammessi solo «laddove è dimostrata l’impossibilità di reperire una pertinenza esterna sufficientemente estesa». Le stesse linee guida fissano anche gli obblighi che poi l’autorizzazione ti ricorda ogni quattro anni: fanghi estratti «di norma una volta all’anno» con copia del formulario conservata «per almeno 5 anni», subirrigazione senza «avvallamenti o affioramenti di liquami», piante della fitodepurazione sostituite se muoiono. In Lombardia l’art. 25 del regolamento 6/2019 obbliga le Province a controllare ogni anno almeno «il 5 per cento del numero di scarichi con autorizzazione in corso di validità»: l’atto non è un pezzo di carta che si archivia.
La domanda giusta non è «quanto costa l'autorizzazione» ma «quando la chiedo». Letta dai siti dei Comuni, la pratica costa cinquanta euro di diritti e due bolli; il tecnico costa qualche centinaio di euro; e l'atto vale quattro anni, spesso rinnovati tacitamente. Il costo esplode solo in tre momenti: quando si fa l'impianto senza nulla osta e il Comune chiede di rifare la pratica, quando si compra una casa senza chiedere l'atto e si scopre dopo il rogito che la fossa disperde, e quando si confonde il rinnovo tacito con il silenzio su una domanda nuova. In tutti e tre i casi la sanzione amministrativa, da seicento a tremila euro per la casa isolata, è la parte piccola: la parte grande è l'impianto da rifare e l'agibilità che non arriva. Chi ha una fossa vecchia e nessun documento farebbe bene a chiedere al Comune, oggi, se l'atto è suo o della Provincia, e a mettere in bilancio il geologo prima del notaio.
Il Comune: Fiesole (Servizio Ambiente), Subbiano (Ufficio Ambiente, regolamento D.C.C. 3/2021), Vinci (Amministrazione Comunale).
La Provincia competente o la Città metropolitana di Milano, art. 23, comma 1, del regolamento regionale 6/2019.
Il Comune, come Monopoli, in base a L.R. 24/1983, R.R. 26/2011 e R.R. 7/2016, con trasmissione dell'atto alla Regione.
Sì: art. 100, comma 3, le Regioni individuano i sistemi individuali adeguati per gli edifici isolati; in Lombardia è l'art. 7 del r.r. 6/2019.
Almeno il 5 per cento degli scarichi autorizzati ogni anno, art. 25, comma 3.
Sul sito del Comune in Toscana e in Puglia (Fiesole Modello A, Subbiano Modelli A, A1, B, C, D, E, F, G); in Lombardia sul sito della Provincia, secondo l'allegato M del r.r. 6/2019.
Subbiano accetta la PEC e, in alternativa, il cartaceo al protocollo con i file inviati per posta elettronica; Monopoli accetta PEC, protocollo o posta.
Domande frequenti
A chi si chiede l'autorizzazione allo scarico di una fossa biologica?
L'art. 124, comma 7, dice: «Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia». Il comma 3 affida alle Regioni il regime degli scarichi domestici, e le Regioni hanno scelto diversamente: in Toscana (Fiesole, Subbiano, Vinci) e in Puglia (Monopoli, in base a L.R. 24/1983 e R.R. 26/2011) l'atto lo rilascia il Comune; in Lombardia il regolamento regionale 6/2019, art. 23, manda la domanda alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano. Prima telefonata: ufficio ambiente del Comune, che sa a chi tocca.
Quanto dura e quando si rinnova?
Quattro anni dal rilascio (art. 124, comma 8). Il rinnovo va chiesto un anno prima della scadenza e, se la domanda è tempestiva, lo scarico resta in funzione con le vecchie prescrizioni fino al nuovo atto. Alcuni enti prevedono il rinnovo tacito se nulla è cambiato: Fiesole e Subbiano lo scrivono nei loro regolamenti, la Lombardia lo ammette in forma semplificata sotto i 50 abitanti equivalenti se la Provincia non risponde entro 90 giorni.
Quali documenti servono?
Domanda in bollo con relazione tecnica firmata da tecnico abilitato, planimetria in scala con lo schema dell'impianto, estratto di mappa catastale, asseverazione di conformità, manuale dell'impianto dove previsto, dichiarazione di area non servita da fognatura (Subbiano), relazione di collaudo e copia del documento (Monopoli). Fiesole aggiunge la relazione geologica di un geologo iscritto all'Ordine, con distanze da pozzi e sorgenti e dimensioni della subirrigazione.
Quanto costa?
Fiesole: 50,00 € di diritti di segreteria più due marche da bollo da 16,00 € (domanda e atto). Subbiano: 50,00 € via PagoPA e due bolli da 16,00 €. Monopoli: una marca da bollo da 16 €. Altri Comuni citati nella nostra guida sulla casa fuori fognatura chiedono 54,00 €, 80,00 € o 120,00 €. La voce grossa è il tecnico che redige relazione e planimetria.
Cosa rischia chi ha la fossa biologica senza autorizzazione?
L'art. 133, comma 2, punisce chi effettua scarichi domestici senza l'autorizzazione dell'art. 124 con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro, ridotta da seicento a tremila euro per gli edifici isolati adibiti ad uso abitativo. Chi scarica senza osservare le prescrizioni dell'atto rischia da millecinquecento a quindicimila euro (comma 3). Il pozzo perdente non è una sanzione amministrativa ma un reato: art. 137, comma 11, arresto sino a tre anni.
Senza autorizzazione allo scarico si ottiene l'agibilità?
Il Comune di Subbiano lo scrive in chiaro: «L'Autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile anche per l'agibilità dell'immobile». Fiesole chiede che, quando servono lavori sull'impianto, l'autorizzazione sia ottenuta prima della pratica edilizia e allegata a essa. In compravendita, Vinci avverte che cedere un immobile privo di autorizzazione può comportare richieste di risarcimento da parte di chi subentra.
Basta presentare la domanda per essere in regola?
No. Presentare la domanda non autorizza nulla: la Cassazione (9942/2016 e 27670/2025) esclude il silenzio-assenso in materia ambientale. Finché l'atto non arriva, lo scarico nuovo è senza titolo. Fa eccezione il rinnovo chiesto per tempo (art. 124, comma 8) e i casi di rinnovo tacito espressamente previsti.
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